Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto i
nuovi importi per il 2012 degli assegni mensili di maternità e di
quelli per i nuclei familiari numerosi, rivalutati in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, pari all'2,7%. Il relativo comunicato è pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2008.
Alcuni giornali hanno ripreso la notizia e hanno parlato di
un assegno di maternità di 324 euro creando un equivoco, come
se si trattasse di una misura nuova. Si tratta invece
dell'aggiornamento di assegni già esistenti, su cui si forniscono
di seguito ulteriori elementi. Per maggiori informazioni su questa
e altre misure in favore della famiglia è disponibile anche il
servizio informativo "Tuttofamiglia", organizzato da questo
Dipartimento in collaborazione con l'INPS ed accessibile attraverso
il sito web dedicato www.tuttofamiglia.info oppure
tramite il Contact center al seguente numero verde gratuito
803.164.
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori (art. 65 della L.448/98)
È l'assegno per le famiglie con almeno tre figli concesso dal
Comune ma pagato dall'INPS. Per ottenerlo è necessario avere un
valore ISE non
superiore, per il 2012, a € 24.377,39. L'importo dell'assegno
e dei requisiti economici sono annualmente rivalutati sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (FOI). Esso non costituisce reddito
ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe
prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps.
Approfondimento alla pagina dedicata del
sito INPS
Assegno di maternità (art. 74 del d.lgs.
151/2001)
È un beneficio economico concesso dai Comuni ed erogato
dall'INPS in presenza di determinati requisiti reddituali.
Destinatarie sono le donne (residenti, cittadine italiane,
comunitarie o non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno
di lungo periodo) che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
- madri non lavoratrici (disoccupate, casalinghe, studentesse,
ecc…)
- madri lavoratrici non aventi diritto ad alcuna tutela economica
per la maternità;
- madri lavoratrici aventi diritto ad una tutela economica per la
maternità complessivamente inferiore rispetto al valore
dell'assegno.
Va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino al Comune
di residenza e viene poi erogato dall'INPS. Per beneficiare
dell'assegno è necessario possedere determinati requisiti (non
avere copertura previdenziale o avere una copertura inferiore a un
determinato importo; non beneficiare dell'indennità di maternità
dell'INPS...) e avere un reddito complessivo non superiore al
valore dell'indicatore della situazione economica ISE richiesto
dalla legge e rivalutato ogni anno sulla base della variazione
dell'indice ISTAT. Presso il proprio comune di residenza può essere
richiesto il modello per presentare la richiesta
dell'assegno.
L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) calcolato dall'ISTAT. È necessario avere
un valore ISE non
superiore, per il 2012, a € 33.857,51.
Approfondimento alla pagina dedicata del
sito INPS
Testo del
comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale