Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione - Politiche per la famiglia

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Conciliazione tra lavoro e famiglia

F.A.Q.

  1. È possibile assumere come personale per sostituire dipendenti a cui sarà concesso il part-time una persona che si trovi in cassa integrazione presso un'altra ditta?
  2. La nostra società è una S.p.A. a [completo] capitale pubblico. Può essere considerata soggetto finanziabile?
  3. Chi sono i destinatari del comma 1?
  4. Che cos'è la famiglia anagrafica?
  5. Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo alimentare?
  6. Nel caso di aziende aperte da meno di un anno, i cui titolari non abbiano ancora presentato dichiarazione dei redditi, quali tipi di documenti si devono presentare per avere accesso al finanziamento?
  7. Qual'è la funzione delle reti tra enti territoriali rispetto al progetto presentato?  
  8. Poiché nell'ambito dell'Avviso a finanziamento gli enti pubblici non rientrano tra i soggetti finanziabili (ad eccezione di quelli elencati al comma 1 lett.c) in che misura gli enti locali possono partecipare al progetto?  
  9. È possibile presentare domanda per azioni iniziate prima dell'avviso di finanziamento?  
  10. Quando possono essere avviati i progetti e come si imputano i costi?  
  11. Se il soggetto proponente ha già presentato un progetto, può presentarne un altro?  
  12. Come funziona il finanziamento per il part-time?  

 (FAQ aggiornate al 21 luglio 2011)

 

D. - È possibile assumere come personale per sostituire dipendenti a cui sarà concesso il part-time una persona che si trovi in cassa integrazione presso un'altra ditta?

R. - L'Inps, con la circolare n°107 del 5 agosto 2010, apre alla possibilità di cumulare, parzialmente o totalmente, il trattamento di cassa integrazione guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore "cassa-integrato", fermo restando l'obbligo di "comunicazione" da parte del "cassa-integrato" all'ente erogatrice della CIGS o CIG.
L'incompatibilità è, invece, totale nel caso in cui il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo all'integrazione.

Nel caso di assunzione di lavoratori che usufruiscono della CIGS (o CIG), al progetto sarà imputabile esclusivamente la quota parte di costo aziendale effettivamente sostenuta, al netto del bonus fiscale e/o contributivo ricevuto (o da ricevere). Resta ferma la necessità di verificare se la norma che conferisce i benefici fiscali/contributivi preveda (o meno) il divieto per l'azienda di ottenere altri contributi pubblici per il medesimo personale nel periodo di riferimento.
 

D. - La nostra società è una Spa a [completo] capitale pubblico. Può essere considerata soggetto finanziabile?

R. - La vostra società, per quanto a capitale pubblico, è un soggetto finanziabile: ciò che conta, infatti, ai fini dell'ammissibilità del progetto, è che il soggetto non sia qualificabile giuridicamente come ente pubblico, con tutto ciò che ne segue in termini di regime giuridico dei lavoratori destinatari degli interventi proposti.

 

D. - Chi sono i destinatari del comma 1?

Sono destinatari dei progetti le lavoratrici ed i lavoratori, inclusi i dirigenti,che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) abbiano figli minori;

2) abbiano a carico persone disabili o non autosufficienti ovvero persone affette da documentata grave infermità nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del DM 278/2000 che contempla tra le situazioni da tutelare quelle che si riferiscono a membri della famiglia anagrafica, a soggetti tenuti all'obbligo alimentare, anche se  non conviventi, a  parenti e affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.     

(Tra i  soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì , alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purchè la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.)

 

 D. -Che cos'è la famiglia anagrafica?

L'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 definisce la famiglia anagrafica come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La composizione della "famiglia anagrafica" risulta dallo stato di famiglia. Per poter essere sullo stesso stato di famiglia è necessario coabitare; la coabitazione tuttavia è condizione necessaria ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni (es. studenti fuori sede) nelle quali i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti.

 

D. - Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo alimentare?

Ai sensi dell'art.433 del codice civile all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

D. - Nel caso di aziende aperte da meno di un anno, i cui titolari non abbiano ancora presentato dichiarazione dei redditi, quali tipi di documenti si devono presentare per avere accesso al finanziamento?

Le aziende con meno di un anno di vita possono produrre una situazione contabile aggiornata (cioè lo Stato patrimoniale ed il  Conto economico dell'impresa allo stato attuale), da cui si evince l'utile (o la perdita) dell'impresa e quindi la reale capacità reddituale della stessa.

Tale documento va sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal tenutario delle scritture contabili (es. commercialsta, revisore, ragioniere).


D. - Qual è la funzione delle reti tra enti territoriali rispetto al progetto presentato?

L'art.9 L.53/2000 comma 1 c) indica come azione positiva i progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze dei lavoratori. La sostenibilità del progetto presentato- intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo- viene valutata anche in base alla presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero in base alla sua coerenza rispetto alle politiche di conciliazione territoriale (cfr.art.8, comma 1 lettera e) del regolamento…e art.4,comma1 lettera e) dell'avviso di finanziamento per il 2010), attestata dall'ente territoriale di riferimento (regione,provincia e comune).  Nella domanda per l'ammissione ai finanziamenti (punto C9) sono richieste informazioni in merito a tali aspetti e in particolare viene richiesto se il progetto è sostenuto da una rete ovvero da un ente territoriale perché coerente con le politiche di conciliazioni locali.



D. - 
Poiché nell'ambito dell'Avviso a finanziamento gli enti pubblici non rientrano tra i soggetti finanziabili (ad eccezione di quelli elencati al comma 1 lett.c) in che misura gli enti locali possono partecipare al progetto?.

I progetti possono essere presentati anche da consorzi, da gruppi di imprese e dalle associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende- che insistono sullo stesso territorio- anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori (art.9 L.53/2000 comma 1 c; art.4 comma 1 lettera a) del regolamento).

Diversamente da quanto previsto in via generale per i soggetti compositi (tutti i soggetti aderenti al soggetto composito devono essere soggetti finanziabili), gli enti pubblici diversi dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliere universitarie, pur non rientrando tra i soggetti finanziabili, possono prendere parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio.

In tal caso gli enti pubblici non possono comunque beneficiare del finanziamento pubblico;  possono, invece, partecipare mettendo a disposizione risorse finanziarie, locali per lo svolgimento delle attività, competenze/servizi necessari alla realizzazione del progetto.  

 

D. - È possibile presentare domanda per azioni iniziate prima dell'avviso di finanziamento?

Non è possibile presentare domanda per azioni già effettuate, sebbene per porzioni di costi ancora da sostenere; inoltre, in fase di valutazione non potrebbe essere valutata positivamente l'innovatività di un progetto di questo tipo.

 

D. -  Quando possono essere avviati i progetti e come si imputano i costi?

I progetti possono essere avviati in data non antecedente la data di scadenza del bando. Il costo indicato nel progetto deve essere riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di avvio del progetto e antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ad eccezione dei costi di preparazione (riconoscibili anche se sostenuti fino a 120 giorni prima della data di scadenza per la presentazione del progetto) e dei costi di rendicontazione del progetto (riconoscibili anche se sostenuti e pagati fino a 60 giorni dopo la data di conclusione delle azioni progettuali, purché in data anteriore alla presentazione della rendicontazione finale del progetto).

 

D. -  Se il soggetto proponente ha già presentato un progetto, può presentarne un altro?  

Si può presentare un nuovo progetto se il progetto presentato precedentemente è già stato realizzato in ogni sua fase, si sono concluse le procedure di verifica ed è stato erogato il saldo.

I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art.9 possono presentare un nuovo progetto, ma occorre che il progetto indichi chiaramente gli elementi di novità sostanziale rispetto al precedente. Pertanto, per progetti di cui al comma 1, dovrà essere proposta un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della stessa tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari (cfr. Regolamento n.277/2010,  art. 4, comma 4); per i progetti di cui al comma 3, invece, è richiesto che si presenti una specifica esigenza di conciliazione legata ad un nuovo evento, quale, ad esempio, una nuova maternità o adozione (cfr. Regolamento n.277/2010,  art. 10, comma 4).


D. - Come funziona il finanziamento per il part-time?

Il finanziamento è effettivamente possibile solo se, a fronte della concessione di un part-time, si procede all'assunzione di un'altra risorsa per la copertura delle ore non più lavorate dal beneficiario della riduzione di orario. Così come rilevabile dalla guida alla compilazione del piano finanziario, al progetto è imputabile solo l'80% del costo aziendale lordo riferibile alla nuova risorsa assunta. La sostituzione dovrà essere operata tramite l'assunzione di una nuova risorsa che abbia un inquadramento contrattuale compatibile con quello della risorsa sostituita e, comunque, la tipologia contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa del quadro normativo vigente. Ne consegue che non è possibile che la sostituzione avvenga con soggetti già presenti in azienda (non essendo, in tal caso, possibile individuare un maggior costo per il proponente). Non è, inoltre, consentita la sostituzione di risorse assenti per congedi di maternità, paternità o congedo parentale.

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