F.A.Q.
- È possibile assumere come personale per
sostituire dipendenti a cui sarà concesso il part-time una persona
che si trovi in cassa integrazione presso un'altra ditta?
- La nostra società è una S.p.A. a [completo]
capitale pubblico. Può essere considerata soggetto
finanziabile?
- Chi sono i destinatari del comma 1?
- Che cos'è la famiglia anagrafica?
- Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo
alimentare?
- Nel caso di aziende aperte da meno di un anno,
i cui titolari non abbiano ancora presentato dichiarazione dei
redditi, quali tipi di documenti si devono presentare per avere
accesso al finanziamento?
- Qual'è la funzione delle reti tra enti
territoriali rispetto al progetto presentato?
- Poiché nell'ambito dell'Avviso a finanziamento
gli enti pubblici non rientrano tra i soggetti finanziabili (ad
eccezione di quelli elencati al comma 1 lett.c) in che misura gli
enti locali possono partecipare al progetto?
- È possibile presentare domanda per azioni
iniziate prima dell'avviso di finanziamento?
- Quando possono essere avviati i progetti e
come si imputano i costi?
- Se il soggetto proponente ha già presentato
un progetto, può presentarne un altro?
- Come funziona il finanziamento per il
part-time?
(FAQ aggiornate al 21 luglio 2011)
D. - È possibile assumere
come personale per sostituire dipendenti a cui sarà concesso il
part-time una persona che si trovi in cassa integrazione presso
un'altra ditta?
R. - L'Inps, con la circolare
n°107 del 5 agosto 2010, apre alla possibilità di cumulare,
parzialmente o totalmente, il trattamento di cassa integrazione
guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro
subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore "cassa-integrato",
fermo restando l'obbligo di "comunicazione" da parte del
"cassa-integrato" all'ente erogatrice della CIGS o CIG.
L'incompatibilità è, invece, totale nel caso in cui il lavoratore
stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo
all'integrazione.
Nel caso di assunzione di lavoratori
che usufruiscono della CIGS (o CIG), al progetto sarà imputabile
esclusivamente la quota parte di costo aziendale effettivamente
sostenuta, al netto del bonus fiscale e/o contributivo ricevuto (o
da ricevere). Resta ferma la necessità di verificare se la norma
che conferisce i benefici fiscali/contributivi preveda (o meno) il
divieto per l'azienda di ottenere altri contributi pubblici per il
medesimo personale nel periodo di riferimento.
D. - La nostra società è
una Spa a [completo] capitale pubblico. Può essere considerata
soggetto finanziabile?
R. - La vostra società, per quanto a
capitale pubblico, è un soggetto finanziabile: ciò che conta,
infatti, ai fini dell'ammissibilità del progetto, è che il soggetto
non sia qualificabile giuridicamente come ente pubblico, con tutto
ciò che ne segue in termini di regime giuridico dei lavoratori
destinatari degli interventi proposti.
D. - Chi sono i
destinatari del comma 1?
Sono destinatari dei progetti le
lavoratrici ed i lavoratori, inclusi i dirigenti,che si trovino in
una delle seguenti situazioni:
1) abbiano figli minori;
2) abbiano a carico persone disabili
o non autosufficienti ovvero persone affette da documentata grave
infermità nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del DM 278/2000
che contempla tra le situazioni da tutelare quelle che si
riferiscono a membri della famiglia anagrafica, a soggetti tenuti
all'obbligo alimentare, anche se non conviventi, a
parenti e affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi.
(Tra i soggetti di cui al
comma 1 sono compresi altresì , alle medesime condizioni, i soci
lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le
lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti
titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
nella modalità a progetto, purchè la natura del rapporto sia
compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta
con la domanda di finanziamento.)
D. -Che cos'è la
famiglia anagrafica?
L'articolo 4 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 definisce la famiglia anagrafica
come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La
composizione della "famiglia anagrafica" risulta dallo stato di
famiglia. Per poter essere sullo stesso stato di famiglia è
necessario coabitare; la coabitazione tuttavia è condizione
necessaria ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla
famiglia anagrafica: esistono situazioni (es. studenti fuori sede)
nelle quali i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia
differenti.
D. - Quali sono i
soggetti tenuti all'obbligo alimentare?
Ai sensi dell'art.433 del codice
civile all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti,
nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza,
gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
D. - Nel caso di aziende
aperte da meno di un anno, i cui titolari non abbiano ancora
presentato dichiarazione dei redditi, quali tipi di documenti si
devono presentare per avere accesso al finanziamento?
Le aziende con meno di un anno di
vita possono produrre una situazione contabile
aggiornata (cioè lo Stato patrimoniale ed
il Conto economico dell'impresa allo stato attuale), da
cui si evince l'utile (o la perdita) dell'impresa e
quindi la reale capacità reddituale della stessa.
Tale documento va sottoscritto sia
dal legale rappresentante che dal tenutario delle scritture
contabili (es. commercialsta, revisore, ragioniere).
D. - Qual è la funzione delle reti
tra enti territoriali rispetto al progetto presentato?
L'art.9 L.53/2000 comma 1 c) indica
come azione positiva i progetti che, anche attraverso l'attivazione
di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano
interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze dei
lavoratori. La sostenibilità del progetto presentato- intesa come
capacità di mantenere i benefici nel tempo- viene valutata anche in
base alla presenza di reti in grado di sostenere l'intervento
ovvero in base alla sua coerenza rispetto alle politiche di
conciliazione territoriale (cfr.art.8, comma 1 lettera e) del
regolamento…e art.4,comma1 lettera e) dell'avviso di finanziamento
per il 2010), attestata dall'ente territoriale di riferimento
(regione,provincia e comune). Nella domanda per l'ammissione
ai finanziamenti (punto C9) sono richieste informazioni in merito a
tali aspetti e in particolare viene richiesto se il progetto è
sostenuto da una rete ovvero da un ente territoriale perché
coerente con le politiche di conciliazioni locali.
D. - Poiché
nell'ambito dell'Avviso a finanziamento gli enti pubblici non
rientrano tra i soggetti finanziabili (ad eccezione di quelli
elencati al comma 1 lett.c) in che misura gli enti locali possono
partecipare al progetto?.
I progetti possono essere presentati
anche da consorzi, da gruppi di imprese e dalle associazioni di
imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende-
che insistono sullo stesso territorio- anche ove prevedano la
partecipazione di enti locali cofinanziatori (art.9 L.53/2000 comma
1 c; art.4 comma 1 lettera a) del regolamento).
Diversamente da quanto previsto in
via generale per i soggetti compositi (tutti i soggetti aderenti al
soggetto composito devono essere soggetti finanziabili), gli enti
pubblici diversi dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere e dalle aziende ospedaliere universitarie, pur non
rientrando tra i soggetti finanziabili, possono prendere parte a
progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio.
In tal caso gli enti
pubblici non possono comunque beneficiare del finanziamento
pubblico; possono, invece, partecipare mettendo a
disposizione risorse finanziarie, locali per lo svolgimento delle
attività, competenze/servizi necessari alla realizzazione del
progetto.
D. - È possibile
presentare domanda per azioni iniziate prima dell'avviso di
finanziamento?
Non è possibile presentare domanda
per azioni già effettuate, sebbene per porzioni di costi ancora da
sostenere; inoltre, in fase di valutazione non potrebbe essere
valutata positivamente l'innovatività di un progetto di questo
tipo.
D. -
Quando possono essere avviati i progetti e come si imputano
i costi?
I progetti possono essere avviati in
data non antecedente la data di scadenza del bando. Il costo
indicato nel progetto deve essere riferibile temporalmente al
periodo di vigenza del finanziamento: deve, quindi, essere
sostenuto in un momento successivo alla data di avvio del progetto
e antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni
ad eccezione dei costi di preparazione (riconoscibili anche se
sostenuti fino a 120 giorni prima della data di scadenza per la
presentazione del progetto) e dei costi di rendicontazione del
progetto (riconoscibili anche se sostenuti e pagati fino a 60
giorni dopo la data di conclusione delle azioni progettuali, purché
in data anteriore alla presentazione della rendicontazione finale
del progetto).
D. -
Se il soggetto proponente ha già presentato un progetto,
può presentarne un altro?
Si può presentare un nuovo progetto
se il progetto presentato precedentemente è già stato realizzato in
ogni sua fase, si sono concluse le procedure di verifica ed è stato
erogato il saldo.
I soggetti che hanno già usufruito
di finanziamenti ai sensi dell'art.9 possono presentare un nuovo
progetto, ma occorre che il progetto indichi chiaramente gli
elementi di novità sostanziale rispetto al precedente. Pertanto,
per progetti di cui al comma 1, dovrà essere proposta un'azione
riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito
della stessa tipologia progettuale, ad una differente azione
positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari (cfr.
Regolamento n.277/2010, art. 4, comma 4); per i progetti di
cui al comma 3, invece, è richiesto che si presenti una specifica
esigenza di conciliazione legata ad un nuovo evento, quale, ad
esempio, una nuova maternità o adozione (cfr. Regolamento
n.277/2010, art. 10, comma 4).
D. - Come funziona il
finanziamento per il part-time?
Il finanziamento è effettivamente
possibile solo se, a fronte della concessione di un part-time, si
procede all'assunzione di un'altra risorsa per la copertura delle
ore non più lavorate dal beneficiario della riduzione di orario.
Così come rilevabile dalla guida alla compilazione del piano
finanziario, al progetto è imputabile solo l'80% del costo
aziendale lordo riferibile alla nuova risorsa assunta. La
sostituzione dovrà essere operata tramite l'assunzione di una nuova
risorsa che abbia un inquadramento contrattuale compatibile con
quello della risorsa sostituita e, comunque, la tipologia
contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa
del quadro normativo vigente. Ne consegue che non è possibile che
la sostituzione avvenga con soggetti già presenti in azienda (non
essendo, in tal caso, possibile individuare un maggior costo per il
proponente). Non è, inoltre, consentita la sostituzione di risorse
assenti per congedi di maternità, paternità o congedo
parentale.